Patrocini

Regole relative ai patrocini del Parlamento europeo

L'Ufficio di presidenza,

  • considerando che è necessario adottare regole che disciplinino la concessione o il rifiuto del patrocinio del Parlamento europeo ad attività o manifestazioni sociali, culturali o artistiche per le quali tale patrocinio è stato sollecitato dagli organizzatori,
  • considerando che siffatte azioni e manifestazioni a carattere popolare sono tali da accrescere l'interesse dei cittadini per le attività dell'Istituzione e la politica dell'Unione europea,
  • considerando che, tuttavia, il patrocinio del Parlamento europeo deve essere concesso solo dopo attento esame degli elementi e degli scopi che caratterizzano le manifestazioni per le quali è stato sollecitato,
  • considerando che occorre, in particolare, verificare se l'oggetto di tali manifestazioni e il livello degli altri eventuali patrocini corrispondono alla dignità e al rango del Presidente del Parlamento europeo,
Decide

Articolo 1 - Competenze

  1. Le decisioni sulla concessione del patrocinio del Parlamento europeo o sulla partecipazione di quest'ultimo a un comitato d'onore competono al Presidente dell'Istituzione.
  2. Tuttavia, l'esercizio del patrocinio o il diritto di partecipare effettivamente a un comitato d'onore può essere delegato dal Presidente in base alle seguenti modalità:
  3. il Presidente può concedere il suo patrocinio a un'attività e delegare la sua rappresentanza a un vicepresidente; tale delega non può avere conseguenze di bilancio supplementari per il Parlamento europeo;
  4. la presenza in un comitato d'onore o in organi analoghi può essere delegata, con l'accordo del Presidente, ai presidenti delle commissioni parlamentari quando la manifestazione rientra nel settore di competenza di una commissione specifica.
  5. Il patrocinio è concesso per avvenimenti precisi. Non può assumere un carattere permanente.

Articolo 2 - Condizioni di ammissione

  1. Per essere ricevibili, le manifestazioni per le quali il patrocinio è sollecitato devono rispondere ai seguenti criteri:
  2. presentare un interesse europeo manifesto;
  3. non presentare alcun riferimento commerciale;
  4. non avere un carattere politico di parte, né costituire attività ordinarie o interne di sindacati o partiti; per contro, possono essere patrocinate manifestazioni di carattere culturale, sociale, artistico, umanitario, ecc;
  5. non costituire, per via della loro natura o dell'organismo che li organizza, una minaccia per i valori propri della democrazia o per uno qualsiasi dei principi ripresi nel trattato sull'Unione europea o nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  6. avere un livello qualitativo tale da meritare un patrocinio di rango pari a quello del Presidente del Parlamento europeo; un'attenzione particolare dovrà essere riservata ai ranghi delle altre personalità chiamate a patrocinare;
  7. avere una risonanza pubblica, vale a dire essere accompagnate da una pubblicità sufficiente o avere conseguenze positive che vadano al di là dell'organizzatore.
  8. Un'attenzione particolare sarà prestata:
  9. alle manifestazioni organizzate dai giovani o ad essi destinate;
  10. alle manifestazioni direttamente legate ai gruppi sociali sfavoriti;
  11. alle manifestazioni che non solo sono conformi alla presente regolamentazione, ma anche che beneficiano dell'appoggio di uno o più deputati del Parlamento europeo.
  12. Le manifestazioni che beneficiano del patrocinio dell'Istituzione devono mettere in evidenza, con tutti i mezzi appropriati, il ruolo e il contributo del Parlamento alle questioni trattate. La lettera di concessione del patrocinio è corredata di un allegato che pone l'accento su tale obbligo e, se del caso, su altri obblighi dell'organizzatore.

Articolo 3 - Procedura

  1. Le richieste di patrocinio rivolte all'Istituzione sono comunicate immediatamente al Gabinetto del Presidente.
  2. La Direzione generale dell'informazione è incaricata di istruire le richieste di patrocinio, raccogliendo i pareri del Gabinetto del Presidente e, se necessario, dell'ufficio esterno nello Stato membro in cui l'avvenimento deve avere luogo o nello Stato membro di cui l'organizzatore è originario. In tal caso, il parere dell'ufficio esterno deve contenere informazioni sull'organizzatore e sulla manifestazione, che permettano di prendere una decisione sulla base della presente regolamentazione, nonché una proposta di decisione.
  3. La Direzione generale dell'informazione trasmette quanto prima al Gabinetto del Presidente un progetto di decisione accompagnato dal fascicolo contenente i pareri summenzionati.
  4. La decisione sulla richiesta di patrocinio è firmata dal Presidente o dall'autorità alla quale egli delega la firma.

Indirizzo a cui inviare le richieste di patrocinio:

Al Presidente del Parlamento europeo
60, Rue Wiertz
B - 1047 BRUXELLES"