Patrocini
Regole relative ai patrocini del Parlamento europeo
L'Ufficio di presidenza,
- considerando che è necessario adottare regole che disciplinino la concessione o il rifiuto del patrocinio del Parlamento europeo ad attività o manifestazioni sociali, culturali o artistiche per le quali tale patrocinio è stato sollecitato dagli organizzatori,
- considerando che siffatte azioni e manifestazioni a carattere popolare sono tali da accrescere l'interesse dei cittadini per le attività dell'Istituzione e la politica dell'Unione europea,
- considerando che, tuttavia, il patrocinio del Parlamento europeo deve essere concesso solo dopo attento esame degli elementi e degli scopi che caratterizzano le manifestazioni per le quali è stato sollecitato,
- considerando che occorre, in particolare, verificare se l'oggetto di tali manifestazioni e il livello degli altri eventuali patrocini corrispondono alla dignità e al rango del Presidente del Parlamento europeo,
Decide
Articolo 1 - Competenze
- Le decisioni sulla concessione del patrocinio del Parlamento europeo o sulla partecipazione di quest'ultimo a un comitato d'onore competono al Presidente dell'Istituzione.
- Tuttavia, l'esercizio del patrocinio o il diritto di partecipare effettivamente a un comitato d'onore può essere delegato dal Presidente in base alle seguenti modalità:
- il Presidente può concedere il suo patrocinio a un'attività e delegare la sua rappresentanza a un vicepresidente; tale delega non può avere conseguenze di bilancio supplementari per il Parlamento europeo;
- la presenza in un comitato d'onore o in organi analoghi può essere delegata, con l'accordo del Presidente, ai presidenti delle commissioni parlamentari quando la manifestazione rientra nel settore di competenza di una commissione specifica.
- Il patrocinio è concesso per avvenimenti precisi. Non può assumere un carattere permanente.
Articolo 2 - Condizioni di ammissione
- Per essere ricevibili, le manifestazioni per le quali il patrocinio è sollecitato devono rispondere ai seguenti criteri:
- presentare un interesse europeo manifesto;
- non presentare alcun riferimento commerciale;
- non avere un carattere politico di parte, né costituire attività ordinarie o interne di sindacati o partiti; per contro, possono essere patrocinate manifestazioni di carattere culturale, sociale, artistico, umanitario, ecc;
- non costituire, per via della loro natura o dell'organismo che li organizza, una minaccia per i valori propri della democrazia o per uno qualsiasi dei principi ripresi nel trattato sull'Unione europea o nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- avere un livello qualitativo tale da meritare un patrocinio di rango pari a quello del Presidente del Parlamento europeo; un'attenzione particolare dovrà essere riservata ai ranghi delle altre personalità chiamate a patrocinare;
- avere una risonanza pubblica, vale a dire essere accompagnate da una pubblicità sufficiente o avere conseguenze positive che vadano al di là dell'organizzatore.
- Un'attenzione particolare sarà prestata:
- alle manifestazioni organizzate dai giovani o ad essi destinate;
- alle manifestazioni direttamente legate ai gruppi sociali sfavoriti;
- alle manifestazioni che non solo sono conformi alla presente regolamentazione, ma anche che beneficiano dell'appoggio di uno o più deputati del Parlamento europeo.
- Le manifestazioni che beneficiano del patrocinio dell'Istituzione devono mettere in evidenza, con tutti i mezzi appropriati, il ruolo e il contributo del Parlamento alle questioni trattate. La lettera di concessione del patrocinio è corredata di un allegato che pone l'accento su tale obbligo e, se del caso, su altri obblighi dell'organizzatore.
Articolo 3 - Procedura
- Le richieste di patrocinio rivolte all'Istituzione sono comunicate immediatamente al Gabinetto del Presidente.
- La Direzione generale dell'informazione è incaricata di istruire le richieste di patrocinio, raccogliendo i pareri del Gabinetto del Presidente e, se necessario, dell'ufficio esterno nello Stato membro in cui l'avvenimento deve avere luogo o nello Stato membro di cui l'organizzatore è originario. In tal caso, il parere dell'ufficio esterno deve contenere informazioni sull'organizzatore e sulla manifestazione, che permettano di prendere una decisione sulla base della presente regolamentazione, nonché una proposta di decisione.
- La Direzione generale dell'informazione trasmette quanto prima al Gabinetto del Presidente un progetto di decisione accompagnato dal fascicolo contenente i pareri summenzionati.
- La decisione sulla richiesta di patrocinio è firmata dal Presidente o dall'autorità alla quale egli delega la firma.
Indirizzo a cui inviare le richieste di patrocinio:
Al Presidente del Parlamento europeo
60, Rue Wiertz
B - 1047 BRUXELLES"





















